Art. 14.

      1. Per l'individuazione precoce delle situazioni di rischio psico-patologico e dei disturbi mentali, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce le modalità di realizzazione di specifici programmi atti alla diffusione di idonei interventi presso le scuole di ogni ordine e grado, esclusivamente su segnalazione degli insegnanti e con il consenso dei genitori.
      2. Qualsiasi forma di intervento disposta ai sensi del comma 1 deve prevedere, in particolare, in ogni possibile causa di disagio:

          a) l'effettuazione di controlli medici atti ad individuare le patologie organiche potenzialmente in grado di provocare alterazioni psichiche;

          b) l'esame di eventuali problematiche relative al percorso scolastico e all'approccio allo studio;

          c) l'accertamento dell'esistenza di eventuali problemi familiari o di relazione con uno o più familiari o con uno specifico insegnante;

          d) l'esame volto ad individuare gli alunni che, per particolari doti di creatività o per quozienti di intelligenza al di sopra della media, possono beneficiare di interventi didattici specifici e di livello superiore a quello del corso di studio frequentato.

      3. È fatto divieto di procedere ad analisi psicologiche finalizzate ad inquadrare gli studenti in categorie stereotipate o ad esercitare sugli stessi un controllo o una pressione psicologica.
      4. Il Ministro della salute, con proprio decreto, prevede la realizzazione di appositi programmi informativi per la popolazione al fine di ridurre e superare i pregiudizi legati ai disturbi mentali; promuove, altresì, la realizzazione di programmi di formazione per medici di famiglia nel settore della salute mentale nell'età evolutiva con particolare attenzione all'incremento della capacità diagnostica

 

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nell'individuazione delle patologie organiche potenzialmente in grado di provocare alterazioni psichiche, nonché di programmi di ricerca, da attuare nel rispetto dei diritti dei minori e delle loro famiglie.